La vicenda. Due locatrici convengono in giudizio il conduttore per ottenere il pagamento dei canoni dovuti.
Il contratto concluso tra le parti nel 2012 non e' stato registrato, l'inquilino si e' rivolto all'Agenzia delle Entrate e, come previsto dalla legge allora vigente, ha corrisposto una cifra pari al triplo della rendita catastale. Naturalmente si tratta di un importo inferiore a quello statuito contrattualmente.
Le proprietarie ritengono illegittima tale condotta e chiedono la condanna al pagamento della differenza tra quanto pattuito e quanto corrisposto.
Il conduttore si difende sostenendo di aver osservato la disciplina prevista dall'art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs 23/2011 (legge della 'cedolare secca').
La norma in commento, infatti, consentiva all'inquilino, che denunciava il contratto locatizio in nero, di ottenere una significativa riduzione del canone.
Le locatrici eccepiscono che la suddetta norma sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ed insistono per ottenere il canone completo a far data dalla sentenza della Consulta. Vediamo cosa ha deciso il giudice romano.
=> Il legislatore ha inteso tutelare l'affidamento del conduttore