Il Giudice di Pace stabilisce la libertà della forma per l'esercizio del recesso da un contratto per l'acquisto di un box auto mai realizzato da un ente comunale.
Un comune pubblica un bando per la realizzazione di box auto pertinenziali, Tizio decide di aderire a tale progetto e con lettera raccomandata porta a conoscenza dell'ente la sua volontà e successivamente versa a titolo di caparra confirmatoria una somma pari a circa cinquemila euro.
Il Comune, dopo aver ricevuto tale somma, provvede alla formale assegnazione dei box ma non si attiva al fine di dar via ai lavori per la realizzazione del progetto.
A distanza di tre anni, constatato che il Comune non ha mai dato inizio ai lavori per la realizzazione di tali box, Tizio decide di esercitare il diritto di recesso chiedendo al Comune, ai sensi dell'art. 1385 secondo comma del codice civile, la restituzione del doppio della caparra versata. ( l'art. 1385 c.c. così recita “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta [c.c. 1194].
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto [c.c. 1373], ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra [c.c. 1386]. se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”).
Il Comune dopo un lungo periodo di silenzio, in seguito ai solleciti di Tizio, comunica a quest'ultimo l'irrealizzabilità del progetto originario invitandolo a partecipare ad un nuovo progetto ed a versare una somma ulteriore.
Tizio non avendo alcuna intenzione di concludere un nuovo contratto, rinnova la sua richiesta di recesso all'ente chiedendo la restituzione del doppio della caparra versata. L'ente si limita a restituire solo l'importo della caparra versata ( cinquemila euro), omettendo di versare la restante parte ossia il doppio dell'importo versato da Tizio ( diecimila euro).
Lo svolgimento del giudizio.
A fronte dell'accaduto Tizio cita in giudizio il Comune chiedendo la restituzione della restante parte di caparra ( ulteriori cinquemila euro). Il Comune si costituisce sostenendo che non poteva trovare applicazione la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1385 del codice civile in quanto Tizio non aveva esercitato alcun diritto di recesso.
Il Giudice di Pace attraverso la sentenza in commento ritiene assolutamente legittima la pretesa di Tizio effettuando alcune importanti precisazioni in merito alla forma del diritto di recesso dal contratto.
A tal proposito, evidenzia, la pronuncia del giudice di pace di Cava dei Tirreni che Tizio, dopo aver constatato che malgrado il tempo trascorso ( tre anni) il Comune non aveva mai iniziato i lavori per la realizzazione dei box pertinenziali previsti da un precedente progetto, con lettera raccomandata aveva richiesto all'ente la “restituzione di quanto già versato a titolo di caparra confirmatoria, oltre la penalità di cui all'art. 1385 secondo comma cc, atteso l'inadempimento del Comune”. Malgrado tale missiva non faccia alcun esplicito riferimento all'esercizio del diritto di recesso, a parere del Giudice di pace è assolutamente evidente la volontà di Tizio di esercitare tale diritto.