Quando il ricavato della vendita dell'immobile non e' sufficiente per poter soddisfare i creditori procedenti, ci si domanda se, in ambito condominiale, sia il nuovo acquirente ad essere tenuto all'adempimento dei debiti condominiali nei confronti dell'amministratore e dei condomini e, dunque, se lo stesso subentri nei diritti ed obblighi spettanti ad un condomino.
Il principio di legge e la regola normativa. La garanzia principale per il condominio di recuperare parte delle spese non pagate dal condomino moroso e' quella concessa dal quarto comma de
Per quanto riguarda i soggetti su cui incombe l'obbligazione, stante la previsione generica della norma ('chi subentra'), la dottrina e la giurisprudenza concordano nel far rientrare in tale categoria, oltre al nuovo acquirente, anche l'aggiudicatario dell'immobile a seguito di procedura esecutiva o concorsuale.
Sulla questione in esame appare significativa la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni si considerano obbligazioni pr
Sulla questione in esame appare significativa la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni si considerano obbligazioni propter rem, perchè nascono come conseguenza della contitolarita' del dirit
Alle spese per la conservazione per le parti comuni i condomini sono obbligati in virta'¹ del diritto (di comproprieta' ) sulle parti comuni accessori ai piani o alle porzioni di piano in proprieta' esclusiva.
Pertanto, queste obbligazioni seguono il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione” (Cass. 18 aprile 2003 n. 63
Pertanto, queste obbligazioni seguono il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione” (Cass. 18 aprile 2003 n. 6323).
E, dunque, l'acquirente risultera' essere o
E, dunque, l'acquirente risultera' essere obbligato in solido con il venditore per le spese condominiali sorte nell'anno precedente e in quello nel corso de
Sul punto in esame, il Tribunale di Bologna in data 6 Maggio 2000, in analoga fattispecie, ha riconosciuto il pagamento, in capo all'acquirente, degli oneri condomin