“In assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il Condominio non e' tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento e' legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito”. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza del 16 giugno 2017 n. 794 in merito all'accertamento negativo di debito.
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Si ringrazia l'Avvocato Marco Mori per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.
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La vicenda. Il Condominio X conveniva in giudizio la societa' Gamma nella qualita' di soggetto deputato alla fatturazione e riscossione della tariffa dovuta per l'erogazione del c.d. servizio idrico integrato al fine di sentir condannare detta societa' alla restituzione della quota parte della tariffa corrisposta a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di depurazione, sostenendo che tale servizio, nel comprensorio del Comune di Rapallo, non fosse stato espletato.
Premesso cio', con atto di appello, il Condominio X lamentava l'illegittimita' , nullita' e/o annullabilita' della sentenza di primo grado per ritenuta violazione dell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale e per contraddittoria motivazione sulla pregiudiziale relativa alla procedibilita' della domanda.
A parere del Condominio, il Giudice di prime cure aveva ritenuto la domanda improcedibile in quanto l'odierna parte appellante non avrebbe previamente esperito il procedimento speciale istituito dalla legge 13/2009 e dal D.M. 102/2009, che hanno disciplinato il meccanismo di rimborso in forza della Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale.