Debiti del c
Debiti del condominio: il creditore può richiedere all'amministratore i dati di tutti i condomini
L'amministratore deve fornire al creditore del condominio i nominativi di tutti i condomini, con indicazione delle relative quote millesimali, soprattutto quando si tratta di crediti imprevisti, cioè non ancora deliberati dall'assemblea.
È quanto emerge dall'ordinanza n. 3717/2015 del Tribunale di Monza, depositata il 3 giungo 2015, con la quale il giudice lombardo ha accolto la richiesta del creditore di avere l'intera anagrafe dei condomini, fornendo un'interpretazione dell'art. 63 disp. att. c.c. destinata a far discutere.
Come noto, l'articolo citato impone all'amministratore di comunicare ai creditori del condominio che lo interpellino i dati dei soli condomini morosi; i creditori, inoltre, non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei condomini morosi.
Da non perdere. Elenco condomini morosi richiesto dal creditore del condomini. Danno da mancata/ritardata consegna
Secondo la pronuncia in commento,detta disposizione trova applicazione solo per i debiti già deliberati dall'assemblea. Per le spese impreviste, invece, il creditore potrà legittimamente richiedere i dati di tutti i condomini obbligati, morosi e non. Sarà poi l'amministratore a specificare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota e, quindi, a fornire i soli nominativi dei morosi. In caso contrario, fornirà tutti i nominativi.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'attore, avvocato, chiedeva al condominio convenuto, in persona dell'amministratore, di poter avere l'anagrafe completa dei condomini per soddisfare il suo credito per spese legali liquidate in sentenza e non saldate del condominio. Il condominio si opponeva rilevando, tra l'altro, che l'art. 63 disp. att c.c. prevede l'obbligo dell'amministratore di comunicare i nominativi dei soli condomini morosi.
Nell'accogliere la domanda del ricorrente, il tribunale osserva anzitutto che, ai fini dell'informativa di cui all'art. 63, la morosità va riferita allo specifico debito del creditore istante. Di conseguenza possono verificarsi due ipotesi:
Ora, secondo il giudice brianzolo il terzo creditore, estraneo al condominio, non può sapere se ci sono o meno condomini morosi o se il suo credito è stato deliberato in assemblea: “proprio in ragione di questa asimmetria informativa tra amministratore e creditore, deve ritenersi che l'ambito dell'art. 63, co. 1, d.a. c.c., e il correlativo obbligo di informazione, si estenda anche al caso in cui il creditore chieda l'intera anagrafica dei condomini, come avvenuto nel caso di specie. Così facendo, il creditore si tutela in via preventiva, avanzando una richiesta comprensiva sia dell'ipotesi in cui tutti i condomini siano morosi, sia quella in cui siano comunque tenti pro quota, e senza applicazione dell'art. 63, co. 2, d.a.c.c. (per omessa deliberazione assembleare del credito). A quel punto, sarà l'amministratore a specificare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota (debito deliberato in assemblea), e quindi a fornire i soli nominativi dei morosi. In caso contrario, fornirà tutti i nominativi”. => L'amministratore può spifferare al creditore del condominio il nominativo dei condomini morosi?
Come si accennava all'inizio, l'ordinanza presta il fianco ad alcuni rilievi critici, se si considera che l'art. 63 disp. att. c.c. limita espressamente l'obbligo di comunicazione ai soli nominativi dei condomini morosi, con esclusione dei condomini in regola con i pagamenti.
Tra l'altro, occorre considerare i possibili contrasti con la disciplina in materia di tutela dei dati personali. In effetti, l'amministratore può fornire i nominativi dei morosi ai terzi creditori anche senza chiedere il consenso agli interessati, perché si tratta di adempiere ad obblighi imposti dalla legge prima ancora che dal proprio mandato. Diversamente,
Come si accennava all'inizio, l'ordinanza presta il fianco ad alcuni rilievi critici, se si considera che l'art. 63 disp. att. c.c. limita espressamente l'obbligo di comunicazione ai soli nominativi dei condomini morosi, con esclusione dei condomini in regola con i pagamenti.
Tra l'altro, occorre considerare i possibili contrasti con la disciplina in materia di tutela dei dati personali. In effetti, l'amministratore può fornire i nominativi dei morosi ai terzi creditori anche senza chiedere il consenso agli interessati, perché si tratta di adempiere ad obblighi imposti dalla legge prima ancora che dal proprio mandato. Diversamente, la comunicazione dei dati relativi ai condomini in regola con i pagamenti esula dall'obbligo imposto dall'art. 63 e, pertanto, sembrerebbe necessario in tal caso il preventivo consenso degli interessati all'utilizzo dei propri dati personali,ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
(Il creditore del condominio che agisce in via esecutiva può pignorare il conto corrente condominiale?)