Il MEF, in risposta ad uno quesito formulato, ha reso noto nei giorni scorsi i criteri per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad “abitazione principale” per i soggetti iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
I soggetti iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), infatti, hanno diritto all'applicazione di un trattamento di favore in materia di IMU soltanto su di un immobile adibito ad “abitazione principale”
Il MEF, in rispos
Il MEF, in risposta ad uno quesito formulato, ha reso noto nei giorni scorsi i criteri per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad “abitazione principale” per i soggetti iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
I soggetti iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), infatti, hanno diritto all'applicazione di un trattamento di favore in materia di IMU soltanto su di un immobile adibito ad “abitazione principale”. Tuttavia può sovente accadere che gli italiani iscritti nella popolazione dei residenti all'estero dispongano di più unità immobiliari nel territorio dello Stato. In questo caso quale immobile potrà beneficiare della riduzione per l'IMU (e di altre imposte o tasse locali)?
L'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, n. 80 stabilisce, al comma 1 (di modifica dell'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che a decorrere dal 2015 “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.
Per quanto concerne, invece, la misura dell'agevolazione che ha effetto come noto dal 2015, il comma 2 dell'articolo 9 bis citato ha previsto che sull'immobile adibito ad abitazione principale, di cui al comma 1 dello stesso articolo, le imposte comunali TARI e TASI siano applicate in misura ridotta di due terzi per ciascun anno.
Al riguardo il MEF ha precisato che in mancanza di disposizioni specifiche sull'individuazione dell'unità immobiliare da considerare come abitazione principale, la stessa può essere effettuata direttamente dallo stesso contribuente. La scelta, che deve essere effettuata nella dichiarazione IMU, vale anche ai fini della TASI come a suo tempo precisato dallo stesso Dicastero con risoluzione n. 3/DF, del 25 marzo 2015.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal MEF, ove la scelta dell'immobile non sia stata operata a suo tempo nell'ambito delle dichiarazioni ai fini di tali imposte, si ritiene che possa essere fatta (oppure soltanto cambiata) anche con una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 presentata al Comune di competenza, anche se appare del tutto preferibile presentare una nuova dichiarazione IMU alla luce delle istruzioni per la compilazione fornite nei modelli approvati. In essi si precisa, infatti, che una nuova dichiarazione IMU si rende necessaria, tra l'altro, allorquando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, come nelle ipotesi in cui l'immobile “ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU”.
Quanto alla scelta dell'immobile “agevolabile” stante il tenore letterale dell'art. 9 bis citato è evidente che essa è insindacabile e non dipende in alcun modo da un effettivo utilizzo dell'immobile da parte dei proprietari. L'unica condizione oggettiva che esclude la possibilità di usufruire della riduzione di tali imposte è che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso. Mentre quella soggettiva è che i proprietari risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”.
Pertanto, tra tutte le unità immobiliari possedute nello Stato dai citati iscritti all'AIRE e non locate o date in comodato ben potrà essere scelta, ai fini dell'applicazione dell'esenzione o della riduzione di tali imposte, quella cui corrisponde una base imponibile maggiore la quale dipende, come noto, anche dalle caratteristiche catastali.
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