Una sentenza del Tar Sicilia ha stabilito che la societa' autostrade deve provvedere ad eseguire i lavori ordinati dalla sentenza del tribunale civile che ha disposto la condanna all'esecuzione di lavori (barriere anti-rumore) per ridurre il rumore del transito continuo di autoveicoli che perseguita il proprietario di un'abitazione vicina alla tangenziale, e deve inoltre risarcire il confinante della spesa sopportata per installare i doppi infissi alla sua abitazione.
La vicenda. I proprietari di un immobile ubicati nelle vicinanze di una tangenziale, dopo aver ottenuto una sentenza del Tribunale civile che ha condannato la societa' autostrade all'esecuzione dei lavori per contenere le intolleranti immissioni di rumore derivanti dal traffico veicolare, si sono rivolti al giudice amministrativo per chiedere l'ottemperanza del giudicato civile.
Ribadiscono i ricorrenti che una sentenza del Tribunale di Catania aveva accertato l'intollerabilita' delle immissione condannando la societa' autostrade ad eseguire i lavori dettagliatamente indicati nella consulenza tecnica d'ufficio esperita nel corso del giudizio di merito.
Tuttavia malgrado tale sentenza sia divenuta esecutiva e sia stata notificata, la societa' autostrade, malgrado le ripetute diffide, non ha mai provveduto all'esecuzione dei lavori tanto che il ritardo accumulato aveva comportato ai proprietari ricorrenti un danno economico corrispondente al deprezzamento del valore di mercato dell'immobile, e dall'aver sostenuto, a proprie spese, alla sostituzione degli infissi esterni.
Mentre, per quanto riguardava il danno biologico, i ricorrenti sosten
Mentre, per quanto riguardava il danno biologico, i ricorrenti sostenevano che erano stati costretti a vivere per oltre dieci anni in un immobile privo di quiete, continuamente esposto alle intrusioni rumorose, che a lungo andare aveva determinato un profondo disagio del loro stato d'animo tramutatosi in vere e proprie patologie da stress.
La sentenza. Il Tar ha stabilito che il ricorso deve essere accolto, mentre il ricorso e' stato parzialmente accolto per quanto concerne la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti.
Nell'accoglimento parziale delle istanze dei ricorrenti, la sezione distaccata del Tar Sicilia ha ordinato alla societa' autostrade, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare piena attuazione all'esecuzione dei lavori accertati dalla sentenza civile entro sei mesi (180 giorni) stabilendo che in caso di inottemperanza dovra' intervenire un commissario dell'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) che dovra' provvedere all'esecuzione dei lavori in questione.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria avente ad oggetto il deprezzamento del valore di mercato dell'immobile , il giudice amministrativo ha dichiarato la stessa inammissibile poichè riguarda 'una voce di danno astrattamente ricollegabile in via diretta al fatto illecito e quindi anteriore al giudicato'.
Diversamente, invece, e' stato disposto per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in conseguenza della necessita' di aver dovuto provvedere a proprie spese alla sostituzione degli infissi esterni.
A tal riguardo la sentenza ha stabilito che essendo avvenuto tale intervento a distanza di ben tredici anni rispetto all'accertamento effettuato dalla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato il superamento della normale soglia di tollerabilita' dei rumori provenienti dalla vicina tangenziale, la societa' autostrade deve essere condannata a risarcire ai ricorrenti la spesa sostenuta per l'esecuzione di tali lavori.
Non trova, invece, alcun riscontro la domanda di risarcimento del danno esistenziale subito dai ricorrenti esposti al rumore continuo derivante dalla tangenziale per oltre un decennio.
A tal riguardo la sentenza, riportandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita' , ha rilevato che la sola esposizione ai rumori non e' sufficiente a dimostrare la lesione di uno dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-11-2008, n. 26972)
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