La materia dell'abbattimento degli alberi nei condominii e' da sempre oggetto di accese discussioni.
Quali sono le maggioranze necessarie per adottare una simile decisione? Oppure e' sempre necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio?
La giurisprudenza in materia non e' copiosa, al contrario, e' raro imbattersi in pronunce sull'argomento.
Cosa'¬, ad esempio, in una decisione resa dalla Corte di Appello di Roma nel lontano 2009 si stabila'¬ che l'abbattimento di un albero, in quanto distruzione di un bene comune rappresenta un'ipotesi di innovazione vietata come tale necessitante del consenso di tutti i condo'mini (si veda Corte d'Appello di Roma, 6 febbraio 2008 n. 478).
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Esisteranno, non possiamo averne sicurezza assoluta, ma siamo certi con una buona probabilita' altre pronunce di merito non note sul tema. Qui ne segnaliamo una che per autorevolezza della fonte – la Corte di Cassazione – e' sicuramente meritevole di approfondimento. Il riferimento e' alla sentenza n. 23937 reso dal Supremo Collegio il 27 dicembre 2012.
In quest'occasione gli ermellini hanno affermato che nell'ambito di un piccolo condominio l'abbattimento di un albero e' un'innovazione la cui deliberazione dev'essere assunta con le maggioranze prescritte dalla legge (art. 1136 c.c.) e la cui legittimita' dev'essere valutata in ragione delle funzioni perseguite delle opere innovative, cosa'¬ come indicate dall'art. 1120 c.c.
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Come si e' giunti a questa decisione?
Il caso: un condo'mino impugnava una decisione dell'assemblea in quanto, a suo modo di vedere, illegittima. Tale decisione riguardava anche l'eliminazione di un albero situato in un giardino comune.
L'epilogo davanti ai giudici di legittimita' in seguito alla reiezione della domanda in sede di merito.
In questa circostanza il Tribunale adito aveva considerato legittima la decisione assunta a maggioranza in merito alla eliminazione dell'albero.
Che cosa dice la Cassazione?
E' vero, si evince dalla sentenza, l'abbattimento puo' essere deliberato a maggioranza, ma bisogna considerare alcuni aspetti imprescindibili connessi alla natura dell'intervento.
Ad esempio l'incidenza del suddetto intervento sullo stato complessivo anche estetico (decoro architettonico) dell'edificio.
Si legge in sentenza che nell'ambito di un piccolo condominio la decisione di eliminare un albero va considerata come un'innovazione e di conseguenza, ai sensi dell'art. 1120 c.c., tale deliberazione dev'essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei condo'mini che rappresentino almeno due terzi del valore millesimale dell'edificio; ma non basta.
Per considerarsi lecita la deliberazione deve concorrere al miglioramento o all'uso pia'¹ comodo o al maggior rendimento delle cose comuni e non deve recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, alterne il decoro architettonico o che rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Cio' vuol dire, ad esempio, che ove sia disposto l'abbattimento di un albero in un piccolo condominio, il condo'mino contrario potra' impugnare la delibera ove ritenga e sia in grado di dimostrare la lesione del decoro dell'edificio.
Cio' vale, come chiaramente specificato dalla Corte di Cassazione per i piccoli condominii (in sentenza non si indica quante persone vi partecipassero), e per i condominii di dimensioni medio grandio per i supercondominii? Come valutare la decisione di abbattere un albero? Come un'innovazione deliberabile ex art. 1120, primo comma, c.c. o come un'innovazione vietata e come tale sempre necessitante della unanimita' ?
Al riguardo, ad avviso di chi scrive, non ricorrono particolari motivi per non considerare estensibile il criterio espresso dalla Corte di Cassazione a queste realta' . Anzi: la maggiore dimensione della compagine dovrebbe rendere meno impattante la rimozione di un solo albero.
Restano comunque fermi gli eventuali vincoli derivanti da norme poste a tutela del paesaggio e dell'ambiente o contenute negli atti autorizzativi di edificazione dell'edificio.
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