Quando s'impugna la deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale è fondamentale, prim'ancora di agire, verificare il valore della competenza.
Ciò per due ordini di motivi:
a) il valore della causa incide sul suo costo;
b) il valore della controversia determina la competenza dell'ufficio giudiziario cui rivolgersi.
In sostanza le deliberazioni d'impugnazione del rendiconto possono essere proposte tanto davanti al Giudice di pace tanto davanti al Tribunale del circondario in cui è ubicato l'immobile; tutto dipende da ciò che s'impugna.
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Una sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 10 luglio 2014, la n. 15814, è tornata sull'argomento confermando il più recente ed al momento maggioritario orientamento in materia di determinazione del valore delle cause d'impugnazione dei rendiconti condominiali. Vediamo in che modo.
Partiamo dal dato legislativo: ai sensi dell'art. 7, primo comma, del codice di procedura civile il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Le delibere di approvazione del rendiconto hanno ad oggetto somme di denaro e quindi se il loro valore non supera la somma appena indicata per contestarle bisogna rivolgersi al Giudice di pace.
In questo contesto è lecito domandarsi: se un rendiconto, ad esempio, ha un valore complessivo di € 10.000,00 e la quota del condomino è pari ad € 2.000,00, la contestazione della legittimità del documento contabile deve tenere conto del valore complessivo o della singola quota dell'impugnante?
Gli ermellini, rifacendosi ad un proprio precedente pronunciamento del 2010, hanno affermato che 'ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poichè, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa'. (Cass. 10 luglio 2014 n. 15814).
Questo principio, affermato per la prima volta nel 2010 in contrasto con altro precedente orientamento che, invece, faceva riferimento al valore dell'intero rendiconto, è stato poi confermato da Cass. n. 16898 del 2013. I giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 15814 hanno inteso dargli continuità.
In definitiva: se un condomino impugna la delibera assembleare di approvazione del rendiconto perché non è stato convocato chiedendone l'annullamento, il valore della controversia deve essere parametrato all'intera deliberazione (che se è di approvazione del rendiconto coinciderà con il valore dell'intero rendiconto). Se, invece, il condomino contesta il rendiconto perché a suo modo vedere egli non deve partecipare ad una spesa o magari contesta l'ammontare della sua quota parte per errata applicazione dei criteri di ripartizione, allora la competenza dovrà essere valutata in relazione alla sua quota di riferimento.
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In caso di assemblea deserta come presentare il rendiconto?